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Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE
AMICI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI PER LA RICERCA SULLE
MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E DEL TESSUTO CONNETTIVO
Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)". Essa non
persegue scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione
sono democratici.
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Milano presso la Direzione della Ricerca
Scientifica dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Piazza Cardinal
Ferrari 1, 20122 Milano.
Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 4 - Scopi
L'Associazione ha lo scopo di approfondire, estendere e divulgare le
conoscenze sulle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto
connettivo, studiandone l'epidemiologia, le cause, la patogenesi e le
manifestazioni cliniche, ricercando per esse nuove modalità terapeutiche
sia mediche, sia chirurgiche, sia riabilitative. Opera nell'area socio-assistenziale
sanitaria.
Pertanto si prefigge come compiti:
a) di promuovere la ricerca sperimentale e clinica sulle cause, i
meccanismi patogenetici, le manifestazioni cliniche, le modalità
diagnostiche e terapeutiche delle malattie congenite e acquisite,
traumatiche e non, dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo;
b) di favorire lo scambio e l'arricchimento di conoscenze nel campo
delle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo,
promuovendo contatti e collaborazioni in seno alla comunità
scientifica nazionale ed internazionale;
c) di organizzare convegni ed incontri sia a livello scientifico sia a
livello divulgativo al fine di favorire la diffusione delle conoscenze
nel campo delle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto
connettivo, particolarmente di quelle ad elevato impatto sociale;
d) di istituire borse di studio di perfezionamento e per programmi di
ricerca nel campo delle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto
connettivo da svolgere sia in seno all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini
o altre Istituzioni Italiane, sia mediante stage all'estero;
e) di acquisire all'Associazione i mezzi finanziari utili
all'espletamento delle sue funzioni e di promuovere ogni iniziativa che
valga a potenziare l'attività dell'Associazione stessa.
Art. 5 - Modalità operative
L'Associazione potrà operare d'intesa con l'Università, con gli
Assessorati Regionali, Provinciali, Comunali e con ogni altro Ente o
Istituzione pubblica o privata avente finalità ed interessi affini.
Art. 6 - Rapporti con l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini
L'Associazione si configura come istituzione di supporto scientifico
all'attività clinica dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini e svolge i
suoi compiti istituzionali in stretta collaborazione con la Direzione
della Ricerca Scientifica di detto Istituto.
Art. 7 - Ammissione
Possono diventare Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti
che condividono gli scopi istituzionali e che si impegnino a perseguire
gli obiettivi dell'Associazione.
I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori o Benefattori
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato
all'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che verseranno annualmente la quota
determinata dal Consiglio Direttivo. I nuovi soci vengono ammessi previa
presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo e parere
favorevole del Consiglio Direttivo stesso.
Sono Soci Sostenitori o Benefattori le persone
fisiche o gli Enti che si sono particolarmente distinti nel sostenere
l'attività dell'Associazione e ai quali il Consiglio Direttivo riterrà
di conferire tale qualifica.
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o
indegnità.
Art. 8 - Mezzi Patrimoniali
L'Associazione provvede agli scopi indicati negli articoli 4 e 5 del
presente Statuto con:
a) le quote associative,
b) eventuali contributi di Enti e altre Istituzioni etc., pubbliche o
private,
c) donazioni, oblazioni e lasciti,
d) l'utile derivante da attività commerciali e produttive marginali,
e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a
qualsiasi titolo.
Art. 9 - Organi
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) l'Ufficio di Presidenza
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probiviri
Art. 10 - L'Assemblea
L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari con
diritto di voto. Partecipano all'Assemblea a titolo consultivo i Soci
Sostenitori o Benefattori.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e i
componenti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, -
costituito da tre membri con il compito di comporre i dissidi -.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che
l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione, indicante la data dell'Assemblea e l'ordine
del giorno, deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata almeno
quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando
sia presente o rappresentata la metà degli aventi diritto. In seconda
convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la
prima, la riunione dell'Assemblea è regolarmente valida qualunque sia il
numero dei componenti l'Assemblea stessa, presenti o rappresentati.
E' ammesso il voto per delega. Ogni socio non può avere più di una
delega. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le
delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea è l'organo deliberativo
dell'Associazione.
L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo,
sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa
demandato per legge e per statuto.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, che
debbono essere proposte per iscritto alla Presidenza almeno tre mesi
prima o da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare con voto
deliberativo all'Assemblea o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno la metà più
uno dei Soci con diritto di voto deliberativo e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del
patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci con
diritto di voto deliberativo.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, di cui tre eletti
nell'ambito della Direzione della Ricerca Scientifica dell'Istituto
Ortopedico Gaetano Pini, al fine di garantire la cooperazione tra le due
Istituzioni come sancito dall'Art. 6 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo:
a) propone all'Assemblea l'indirizzo programmatico dell'Associazione per
l'approvazione e ne cura l'attuazione;
b) ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) propone l'entità e le modalità dei contributi a carico dei Soci;
d) elegge i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
e) nomina le Commissioni che, di volta in volta, si rendessero
necessarie per un migliore e più spedito funzionamento dell'Associazione;
f) nomina i Procuratori per determinati atti o per determinate categorie
di atti.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno
dall'Ufficio di Presidenza, con lettera raccomandata o fax da inviare
almeno quindici giorni prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno
quattro dei suoi componenti.
Nei casi di particolare urgenza, la convocazione
potrà avvenire anche a mezzo telefono o con qualunque mezzo idoneo senza
limitazione di tempo di preavviso.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà
redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che
sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Tutte le cariche sono gratuite salvo rimborso
spese.
Art. 12 - L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è costituto da:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
L'Ufficio di Presidenza si riunisce su
convocazione del Presidente.
L'Ufficio di Presidenza propone la nomina del
Tesoriere al Consiglio Direttivo.
Art. 13 - Il Presidente
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio
di Presidenza;
c) redige annualmente un resoconto dell'attività dell'Associazione e un
rendiconto economico da presentare al Consiglio Direttivo e
successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.
In caso di impedimento viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice
Presidente.
Art. 14 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente tutte le
volte che questi ne sia impedito.
Art. 15 - Il Segretario
Il Segretario provvede a tutte le convocazioni e redige i verbali delle
sedute del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza, nonché delle
assemblee ordinarie e straordinarie.
Art. 16 - Il Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto
anche fra persone al di fuori dell'Associazione.
Partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza e
del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
Il Tesoriere riceve e custodisce i contributi associativi, le
elargizioni e i versamenti vari.
Provvede ai pagamenti previsti nel bilancio. Tiene
l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i dati per
il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per
la redazione del rendiconto. Può inoltre aprire conti correnti presso
Istituti Bancari e presso l'Amministrazione Postale con tutte le
facoltà di deposito, girata titoli ed emissione di assegni fino alla
concorrenza della somma a disposizione dei predetti conti.
Per le spese ed obbligazioni non previste dal bilancio il pagamento sarà
effettuato dopo aver sentito l'Ufficio di Presidenza.
E' facoltà del Tesoriere di avvalersi della collaborazione di un
Commercialista.
Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi
ed uno supplente, eletti dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il suo
Presidente. Ha il compito di controllare, in qualsiasi momento,
l'andamento del bilancio amministrativo e la regolarità della Tesoreria.
Riferisce all'Assemblea il risultato della sua opera, proponendo
l'approvazione o meno del conto consuntivo, presentato dal Consiglio
Direttivo.
Art. 18 - Durata delle Cariche
Tutti i membri degli organi dell'Associazione durano in carica tre anni.
In caso di dimissioni o di decesso, i componenti sia del Consiglio
Direttivo che del Collegio dei Revisori dei Conti vengono sostituiti dai
Consiglieri che hanno avuto più voti nella elezione sia per il Consiglio
Direttivo che per il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 19 - Modifiche dello Statuto
Gli emendamenti allo Statuto devono essere proposti secondo quanto
previsto dall'art. 10.
L'Ufficio di Presidenza convocherà il Consiglio
Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte di modifica
dello Statuto; almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio
Direttivo dovrà rimettere ai componenti dello stesso il testo degli
emendamenti. Previa discussione da parte del Consiglio Direttivo essi
verranno poi presentati all'Assemblea straordinaria entro due mesi per
l'eventuale approvazione.
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria sarà fatta dal Presidente
con lettera raccomandata inviata ai Soci almeno trenta giorni prima
della data fissata.
Art. 20 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1°
gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni
dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio
Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo
esercizio.
Dall'insieme delle entrate annuali viene detratto
quanto necessario per le spese e gli oneri dell'attività sociale; il
rimanente viene utilizzato per le finalità istituzionali.
Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire soltanto su proposta
dell'Assemblea.
Compete all'Assemblea destinare i fondi residui a favore di altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica
utilità.
Art. 22 - Disciplina Applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto
contemplato dal Codice Civile.
f.to Giovanni Peretti
f.to Marco D'Imporzano
f.to Cesare Verdoia
f.to Albino Lanzetta
f.to Flavio Fantini
f.to Ferdinando Odella
f.to Virginio Zucchi
f.to Antonio Scalamogna Notaio |