Istituto Ortopedico Gaetano Pini
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E DEL TESSUTO CONNETTIVO - Associazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)
STATUTO

 

Art. 1 - Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE E DEL TESSUTO CONNETTIVO Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)". Essa non persegue scopi di lucro. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici.

Art.  2 - Sede
L'Associazione ha sede in Milano presso la Direzione della Ricerca Scientifica dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Piazza Cardinal Ferrari 1, 20122 Milano.

Art. 3 - Durata
La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Scopi
L'Associazione ha lo scopo di  approfondire, estendere e divulgare le conoscenze sulle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo, studiandone l'epidemiologia, le cause,  la patogenesi e le manifestazioni cliniche, ricercando per esse nuove modalità terapeutiche sia mediche, sia chirurgiche, sia riabilitative. Opera nell'area socio-assistenziale sanitaria.
Pertanto si prefigge come compiti:
a) di promuovere la ricerca sperimentale e clinica sulle cause, i meccanismi patogenetici, le manifestazioni cliniche, le modalità diagnostiche e terapeutiche delle malattie congenite e acquisite, traumatiche e non, dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo;
b) di favorire lo scambio e l'arricchimento di conoscenze nel campo delle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo, promuovendo  contatti  e collaborazioni in seno alla comunità scientifica nazionale ed internazionale;
c)  di organizzare convegni ed incontri sia a livello scientifico sia a livello divulgativo al fine di  favorire la diffusione delle conoscenze nel campo delle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo, particolarmente di quelle ad elevato impatto sociale;
d) di istituire borse di studio di perfezionamento e per programmi di ricerca nel campo delle malattie dell'apparato locomotore e del tessuto connettivo da svolgere sia in seno all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini o altre Istituzioni Italiane, sia mediante stage all'estero;
e) di acquisire all'Associazione i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni e di promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5 - Modalità operative
L'Associazione potrà operare d'intesa con l'Università, con gli Assessorati Regionali, Provinciali, Comunali e con ogni altro Ente o Istituzione pubblica o privata avente finalità ed interessi affini.

Art. 6 - Rapporti con l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini
L'Associazione si configura come istituzione di supporto scientifico all'attività clinica dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini e svolge i suoi compiti istituzionali in stretta collaborazione con la Direzione della Ricerca Scientifica di detto Istituto.

Art. 7 - Ammissione
Possono diventare Soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che condividono gli scopi istituzionali e che si impegnino a perseguire gli obiettivi dell'Associazione.
I Soci si distinguono in:
- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Sostenitori o Benefattori
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che verseranno annualmente la quota determinata dal Consiglio Direttivo. I nuovi soci vengono ammessi previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo e parere favorevole del Consiglio Direttivo stesso.
Sono Soci Sostenitori o Benefattori le persone fisiche o gli Enti che si sono particolarmente distinti nel sostenere l'attività dell'Associazione e ai quali il Consiglio Direttivo  riterrà di conferire tale qualifica.
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità.

Art. 8 - Mezzi Patrimoniali
L'Associazione provvede agli scopi  indicati negli articoli 4 e 5 del presente Statuto con:
a) le quote associative,
b) eventuali contributi  di Enti e altre Istituzioni etc., pubbliche o private,
c) donazioni, oblazioni e lasciti,
d) l'utile derivante da attività commerciali e produttive marginali,
e) rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Art. 9 - Organi
Gli organi  dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) l'Ufficio di Presidenza
d) il Collegio dei Revisori dei Conti
e) il Collegio dei Probiviri

Art. 10 - L'Assemblea
L'Assemblea è costituita dai Soci  Fondatori e dai Soci Ordinari con diritto di voto. Partecipano all'Assemblea a titolo consultivo i Soci Sostenitori o Benefattori.
L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e i componenti il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri, - costituito da tre membri con il compito di comporre i dissidi -.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e tutte le volte che l'Ufficio di Presidenza lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
L'avviso di convocazione, indicante la data dell'Assemblea e l'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metà degli aventi diritto. In seconda convocazione, che non può aver luogo  nello stesso giorno fissato per la prima, la riunione dell'Assemblea è regolarmente valida qualunque sia il numero dei componenti l'Assemblea stessa, presenti o rappresentati.
E' ammesso il voto per delega. Ogni socio non può avere più di una delega. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L'Assemblea è l'organo deliberativo dell'Associazione.
L'Assemblea Ordinaria delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sulle direttive generali dell'Associazione e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, che debbono essere proposte per iscritto alla Presidenza almeno tre mesi prima o da almeno un quinto degli aventi diritto a partecipare con voto deliberativo all'Assemblea o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.
Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto deliberativo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci con diritto di voto deliberativo.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, di cui tre eletti nell'ambito della Direzione della Ricerca Scientifica dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini, al fine di garantire la cooperazione tra le due Istituzioni come sancito dall'Art. 6 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo:
a) propone all'Assemblea l'indirizzo programmatico dell'Associazione per l'approvazione e ne cura l'attuazione;
b) ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
c) propone l'entità e le modalità dei contributi a carico dei Soci;
d) elegge i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
e) nomina le Commissioni che, di volta in volta, si rendessero necessarie per un migliore e più spedito funzionamento dell'Associazione;
f) nomina i Procuratori per determinati atti o per determinate categorie di atti.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte all'anno dall'Ufficio di Presidenza, con lettera raccomandata o fax da inviare almeno quindici giorni prima della riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi componenti.
Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo telefono o con qualunque mezzo idoneo senza limitazione di tempo di preavviso.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il  relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Tutte le cariche sono gratuite salvo rimborso spese.

Art. 12 - L'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è costituto da:
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
L'Ufficio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente.
L'Ufficio di Presidenza propone la nomina del Tesoriere al Consiglio Direttivo.

Art.  13 - Il Presidente
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
c) redige annualmente un resoconto dell'attività dell'Associazione e un rendiconto economico da presentare al Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria annuale.
In caso di impedimento viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice Presidente.

Art. 14 - Il Vice Presidente
Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente tutte le volte che questi ne sia impedito.

Art. 15 - Il Segretario
Il Segretario provvede a tutte le convocazioni e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza, nonché delle assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 16 - Il Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto anche fra persone al di fuori dell'Associazione.
Partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
Il Tesoriere riceve e custodisce i contributi associativi, le elargizioni e i versamenti vari.
Provvede ai pagamenti previsti nel bilancio. Tiene l'amministrazione ordinaria dell'Associazione e predispone i  dati per il bilancio di previsione e il consuntivo da fornire al Presidente per la redazione del rendiconto. Può inoltre aprire conti correnti presso Istituti Bancari  e presso l'Amministrazione Postale con tutte le facoltà di deposito, girata titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione dei predetti conti.
Per le spese ed obbligazioni non previste dal bilancio il pagamento sarà effettuato dopo aver sentito l'Ufficio di Presidenza.
E' facoltà del Tesoriere di avvalersi della collaborazione di un Commercialista.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il suo Presidente. Ha il compito di controllare, in qualsiasi momento, l'andamento del bilancio amministrativo e la regolarità della Tesoreria. Riferisce all'Assemblea il risultato della sua opera, proponendo l'approvazione o meno del conto consuntivo, presentato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Durata delle Cariche
Tutti i membri degli organi dell'Associazione durano in carica tre anni. In caso di dimissioni o di decesso, i componenti sia del Consiglio Direttivo che del Collegio dei Revisori dei Conti vengono sostituiti dai Consiglieri che hanno avuto più voti nella elezione sia per il Consiglio Direttivo che per il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 19 -  Modifiche dello Statuto
Gli emendamenti  allo Statuto devono essere proposti secondo quanto previsto dall'art. 10.
L'Ufficio di Presidenza convocherà il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte di modifica dello Statuto; almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio Direttivo dovrà rimettere ai componenti dello stesso il testo degli emendamenti. Previa discussione da parte del Consiglio Direttivo essi verranno poi presentati all'Assemblea straordinaria entro due mesi per l'eventuale approvazione.
La convocazione dell'Assemblea Straordinaria sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata inviata ai Soci almeno trenta giorni prima della data fissata.

Art. 20 - Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1
° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Dall'insieme delle entrate annuali viene detratto quanto necessario per le spese e gli oneri dell'attività sociale; il rimanente viene utilizzato per le finalità istituzionali.

Art. 21 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire soltanto su proposta dell'Assemblea.
Compete all'Assemblea destinare i fondi residui a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità.

Art. 22 - Disciplina Applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rimanda a quanto contemplato dal Codice Civile.

f.to Giovanni Peretti
f.to Marco D'Imporzano
f.to Cesare Verdoia
f.to Albino Lanzetta
f.to Flavio Fantini
f.to Ferdinando Odella
f.to Virginio Zucchi
f.to Antonio Scalamogna Notaio